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Nuovo onere fiscale sui risparmi delle famiglie

Onere Fiscale Sui Risparmi

Il Governo, con il decreto 205/2023 (31 maggio 2023), ha deciso che, a partire dal 01.07.2023, le persone fisiche saranno tenute a pagare l’imposta sui contributi sociali – cioè un’imposta sui contributi sociali del 13% sarà dovuta sull’importo dei loro redditi da interessi come definito nella sezione 65 della legge CXVII del 1995 sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (di seguito: la legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche), ad eccezione dei redditi da interessi da quote di fondi immobiliari, presi in considerazione come base per l’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi da interessi.

La disposizione dell’articolo 1, paragrafo 1 del decreto deve essere applicata secondo il paragrafo 1 dell’articolo 65 della legge sull’imposta sul reddito personale (Szja tv.) come segue:

a) agli interessi maturati per il periodo successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza nel caso di redditi da interessi ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della legge sull’imposta sul reddito, e nel caso di depositi a tempo determinato agli interessi maturati sui depositi collocati dopo il 30 giugno 2023;

nel caso di redditi da interessi ai sensi della lettera b), agli interessi o al rendimento dei titoli acquistati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento;

(c) nel caso di redditi da interessi ai sensi della lettera c), all’intero valore delle attività a cui l’individuo ha diritto come reddito da interessi per il periodo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento;

(d) nel caso di redditi da interessi ai sensi della lettera d), alle prestazioni assicurative di un contratto di assicurazione stipulato a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento;

(e) nel caso di interessi attivi ai sensi della lettera e), agli interessi sul prestito di un membro concesso a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

(f) nel caso di redditi da interessi ai sensi della lettera f), alla parte dei redditi di cui a tale lettera che è proporzionale al periodo di acquisizione condizionale completato dopo l’entrata in vigore del presente regolamento si applica.

Nella pratica quotidiana, ciò significa che l’aliquota d’imposta sui redditi da interessi maturati su qualsiasi deposito di un istituto di credito (deposito di risparmio), conto di pagamento, interessi e rendimenti su depositi a vista, depositi a tempo determinato e fondi di investimento diversi dai fondi immobiliari, obbligazioni societarie, depositi di profitto, vincite, vincite su oggetti è determinata sulla base dell’importo preso in considerazione come base per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si applica anche ai membri di un ente pensionistico professionale sulla parte di reddito ivi indicata in proporzione al periodo di acquisizione condizionata dei diritti completato dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Quanto sopra significa anche che non è dovuta alcuna imposta:

– sulle plusvalenze realizzate sui fondi immobiliari

– sugli investimenti esenti da IVA, come i titoli di Stato e parte delle polizze assicurative

La modifica entrerà in vigore il 1° luglio 2023, ma la regola può essere diversa per i diversi redditi da interessi.

– Nel caso dei depositi, conterà la data di scadenza e i depositi vincolati fino al 30 giugno 2023 non saranno soggetti alla nuova imposta indipendentemente dalla data di scadenza. Per i depositi a vista, la nuova imposta sarà dovuta anche sugli interessi dovuti a partire dal 1° luglio.

– Per i titoli di debito, tipicamente obbligazioni societarie, sarà rilevante la data di acquisto. I titoli acquistati prima del 1° luglio non saranno soggetti alla nuova imposta.

– Per le polizze assicurative soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche, sarà rilevante la data di acquisto.

È importante notare che la banca è responsabile della detrazione e del pagamento dell’imposta nel caso di pagamenti bancari e il pagatore nel caso di pagamenti al beneficiario.

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